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R.D. 18/11/1923 n. 2440Regio Decreto 18/11/1923 n. 2440 Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato. Preambolo VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA -In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la Legge 3 dicembre 1922 n. 1601; -Sentito il consiglio dei ministri; Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: TITOLO I DEL PATRIMONIO DELLO STATO - DEI CONTRATTI. Art. 1. I beni immobili dello Stato, tanto pubblici, quanto posseduti a titolo di privata proprietà, sono amministrati a cura del ministero delle finanze, salve le eccezioni stabilite da leggi speciali. I beni immobili assegnati ad un servizio governativo s'intendono concessi in uso gratuito al ministero da cui il servizio dipende e sono da esso amministrati. Tosto che cessi tale uso passano all'amministrazione delle finanze. Ciascun ministero provvede all'amministrazione dei beni mobili assegnati ad uso proprio o di servizi da esso dipendenti, salve le disposizioni speciali riguardanti i mobili di ufficio. Art. 2. A cura del ministro delle finanze deve formarsi l'inventario dei beni immobili di pertinenza dello Stato, distinguendo quelli destinati in servizio governativo dagli altri, e indicando gli elementi atti a farne conoscere la consistenza ed il valore. Ciascun ministro deve far compilare l'inventario dei mobili e dei materiali di spettanza dello Stato. Il regolamento determinerà le norme per la formazione e la conservazione dei detti inventari. Art. 3. Tutti i contratti dai quali derivi una entrata od una spesa per lo Stato debbono essere proceduti da pubblici incanti, a meno che, per particolari ragioni, delle quali dovrà farsi menzione nel decreto di approvazione del contratto, e limitatamente ai casi da determinarsi nel regolamento, l'amministrazione non ritenga preferibile la privata licitazione. Sono escluse dal fare offerte per tutti i contratti le persone o ditte che nell'eseguire altra impresa si sieno rese colpevoli di negligenza o malafede. L'esclusione è dichiarata con atto insindacabile della competente amministrazione centrale, la quale ne dà comunicazione alle altre amministrazioni. Art. 4. Per speciali lavori o forniture possono invitarsi le persone o ditte ritenute i- donee a presentare, in base a prestabilite norme di massima, i progetti tecnici e le condizioni alle quali siano disposte ad eseguirli. Nei modi e nelle forme che saranno stabilite nell'invito, si procede, a giudizio insindacabile dell'amministrazione, alla scelta del progetto che risulti preferibile, tenuto conto degli elementi economici e tecnici delle singole offerte e delle garanzie di capacità e serietà che presentano gli offerenti, e si fa quindi luogo alla stipulazione del contratto. Nessun compenso o rimborso spetta alle persone o ditte per la compilazione dei progetti presentati. Art. 5. I progetti di contratti devono essere comunicati al consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 300,000 se si tratta di contratti da stipularsi dopo pubblici incanti o le lire 150,000 se da stipularsi dopo privata licitazione o nel modo di cui al precedente art. 4. Il consiglio di Stato darà il parere, tanto sulla regolarità del contratto, quanto sulla convenienza amministrativa, al quale uopo gli saranno forniti dai ministeri i documenti , le giustificazioni e le notizie che riterrà di chiedere. Il parere del consiglio di Stato sarà dal ministero comunicato alla corte dei conti a corredo del decreto di approvazione del contratto, del quale viene chiesta la registrazione. Per ragioni di evidente urgenza, prodotte da circostanze non prevedibili, da farsi risultare nel decreto di approvazione del contratto, potranno comunicar- si al consiglio di Stato, prima dell' approvazione ministeriale, in luogo dei progetti di contratti, i verbali di aggiudicazione o gli schemi di contratto sottoscritti dalla parte. Art. 6. Qualora, per speciali ed eccezionali circostanze, che dovranno risultare nel decreto di approvazione del contratto, non possano essere utilmente seguite le forme indicate negli articoli 3 e 4, il contratto potrà essere concluso a trattativa privata. Se l'importo previsto superi le lire 75,000 il progetto di contratto, o, nel caso di cui al precedente art. 5. Comma ultimo, lo schema di contratto firmato dal- la ditta contraente, sarà, ai sensi dell'articolo medesimo, comunicato al consiglio di Stato per il parere. Art. 7. Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il consiglio di Stato e le condizioni del contratto siano conformi a quelle dei detti capitolati, i limiti di somma stabiliti per il parere del consiglio stesso dagli articoli 5 e 6 sono aumentati della metà. Art. 8. I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto reale, previo parere del consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sarà in tale caso sentito il consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 30,000. Art. 9. Qualora, nella esecuzione di un contratto, pel quale non sia intervenuto il parere del consiglio di Stato, sorga la necessità di arrecarvi mutamenti che ne facciano crescere l'ammontare oltre i limiti indicati negli articoli 5, 6 e 7, prima che si provveda al pagamento finale, dovranno gli atti relativi comunicarsi al consiglio di Stato per il parere. Se trattasi di spese in economia gli atti dovranno comunicarsi al consiglio di Stato, quando l'importo, preveduto in cifra non eccedente le lire 30,000, venga nel fatto a superare tale somma. Art. 10. Per l'acquisto all'estero di combustibili, per il noleggio delle navi destinate al trasporto di essi e per l'acquisto dei tabacchi esteri, l'amministrazione può provvedere direttamente nei luoghi di produzione e nei principali mercati stranieri. Alle relative convenzioni non è applicabile il disposto degli articoli 5, 6, 2/ comma, e 19 del presente decreto. Art. 11. Qualora, nel corso di esecuzione di un contratto, occorra un aumento od una diminuzione nelle opere, lavori o forniture, l'appaltatore è obbligato ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, fino a concorrenza del quinto del prezzo di appalto. Al di là di questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. In questo caso sarà all'appaltatore pagato il prezzo delle opere, dei lavori delle forniture eseguite, a termini di contratto. L'aumento entro il limite del quinto della somma preventivata non rende, in verun caso, necessario il parere del consiglio di Stato. Art. 12. I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. Per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni. Non si possono stipulare interessi e provvigione a favore di fornitori e intraprenditori sulle somme che fossero obbligati di anticipare per l'esecuzione dei contratti. Nei contratti per forniture, trasporti e lavori non si può stipulare l'obbligo di far pagamenti in conto, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita. Non sono compresi in questo divieto i contratti stipulati con stabilimenti di opere pie e con case e stabilimenti commerciali e industriali di notoria solidità, i quali non usino assumere incarico di lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo, né i contratti per la costruzione di navi, di corazze e di artiglierie. Art. 13. Deve essere nuovamente sentito il consiglio di Stato, prima di rescindere variare un contratto per causa in esso non prevista, se il contratto stesso venne già sottoposto all'esame di detto consiglio. Art. 14. Deve essere sentito il parere del consiglio di Stato prima di approvare gli atti di transazione diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'amministrazione dà o abbandona sia determinato o determinabile in somma eccedente le lire 20,000. A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente per lo stesso oggetto o per la esecuzione del medesimo contratto. Deve essere sentito il consiglio di Stato anche per le transazioni di minore importo, quando l'amministrazione non si uniformi per esse all'avviso espresso dall'avvocatura erariale. Art. 15. Deve essere sentito il consiglio di Stato, qualunque sia l'oggetto e il valore del contratto, nei casi nei quali si tratti di riconoscere se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stipulate a carico dei fornitori o appaltatori, quando la somma in controversia o che l'amministrazione abbandona superi le lire 5000. La sospensione dei lavori o il prolungamento dei termini, per cause non previste dal contratto, debbono risultare Da atti addizionali al contratto stesso. Su tali atti deve essere sentito il consiglio di Stato, se la durata della sospensione o il prolungamento dei termini siano indeterminati o tali che vi corrisponda, secondo il contratto originario, una penalità eccedente le lire 5000. Art. 16. I contratti sono stipulati da un pubblico ufficiale delegato a rappresentare l'amministrazione e ricevuti da un funzionario designato quale ufficiale rogante, con le norme stabilite dal regolamento. I processi verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni private sono parimenti formati da quest'ultimo funzionario. I contratti ed i verbali anzidetti hanno forza di titolo autentico. I processi verbali di aggiudicazione definitiva, in seguito ad incanti pubblici o a private licitazioni, equivalgono per ogni legale effetto al contratto. Il deliberatario non può impugnare l'efficacia dell'atto d'incanto pel motivo che non sia stato da lui firmato il relativo verbale d'asta o di licitazione privata. Art. 17. I contratti a trattativa privata, oltre che in forma pubblica amministrativa nel modo indicato al precedente articolo 16, possono anche stipularsi: Per mezzo di scrittura privata firmata dall'offerente e dal funzionario rappresentante l'amministrazione; Per mezzo di obbligazione stessa appiedi del capitolato; Con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l'offerta; Per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali. Art. 18. I contratti stipulati con ditte o società commerciali devono contenere la indicazione delle persone legalmente autorizzate a riscuotere e quietanzare. L'accertamento della capacità dello stipulante ad impegnare legalmente la ditta o società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe al funzionario rogante, nei contratti in forma pubblica amministrativa, ed al funzionario che stipula riceve l'impegno contrattuale, nei contratti in forma privata. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato, conferito alle persone stesse, non sia notificata nelle forme di legge alle amministrazioni, agli uffici, agli enti o ai funzionari cui spetta ordinare il pagamento, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 69 del presente decreto, riguardo agli ordini di pagamento che risultino già emessi. Art. 19. Gli atti di aggiudicazione definitiva ed i contratti, anche se stipulati per corrispondenza ai sensi del precedente articolo 17, non sono obbligatori per l'amministrazione, finché non sono approvati dal ministro o dall'ufficiale al- l'uopo delegato e non sono eseguibili che dopo l'approvazione. L'approvazione dei contratti pei quali sia richiesto il parere del consiglio di Stato deve essere data con decreto ministeriale. Il decreto sarà motivato quando non sia seguito in tutto o in parte tale parere. I decreti di approvazione dei contratti di importo eccedente le lire 20,000 so- no sottoposti alla registrazione preventiva della corte dei conti. Per il medesimo oggetto non possono essere formati più contratti, salve speciali necessità da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto. Quando si tratti di oggetti che, per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita, debbono essere immediatamente consegnati all'acquirente, il ministro può conferire all'autorità che presiede l'asta la facoltà di approvare e rendere eseguibile il contratto. |
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